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I CONTRATTI DI CONVIVENZA


Pubblicato il 03/12/2013 in "News"


Un'opportunità da cogliere per tutte le coppie di fatto, grazie all'iniziativa di assoluta avanguardia del notariato italiano.


“LA CONVIVENZA FA RISPARMIARE”.

SE LA REGOLAMENTI, PUOI RISPARMIARE ANCORE DI PIU’.

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SIAMO DUE CUORI E UNA CAPANNA”.

VI DICIAMO A CHI SPETTA LA CAPANNA SE I CUORI SI INFRANGONO.

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“TI AMO DA MORIRE”.

SE POI ACCADE DAVVERO, PUOI ANCHE LASCIARGLI L’EREDITA’.

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“MI FAI STARE BENE”.

SE UN GIORNO STARAI MALE, NON PREOCCUPARTI, TI POTRA’ ASISTERE.

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Questi gli slogan scelti dal notariato!

 

        Dietro tutto, una innovativa volontà di stare al passo coi tempi.

Famiglie di fatto, convivenze, stabili rapporti omosessuali o eterosessuali, non riconosciuti dall’ordinamento giuridico così come avviene per il classico vincolo matrimoniale: queste realtà spesso vivono esclusivamente sorrette da vincoli e legami affettivi e, fino a quando tali legami restano saldi, la coppia sembra non risentirne.

 

       Tuttavia, anche in momenti di solido rapporto affettivo, può capitare di vivere situazioni imbarazzanti, per non dire difficili, se non opportunamente regolate: basti pensare al ricovero di uno dei due componenti la coppia, dove il partner, non ufficializzato, non viene riconosciuto come tale!

      Eppure basterebbe una semplice esternazione scritta della propria volontà, opportunamente redatta secondo le più avanzate tecniche legali, per superare anche le difficoltà più aspre.

 

                                                 Oggi questa possibilità si concretizza.

 

    Grazie al supporto scientifico offerto dal Consiglio Nazionale, il notariato è in grado di rispondere alle molteplici domande che una coppia di fatto può porsi.

     Quali allora gli obiettivi che possono essere raggiunti attraverso un contratto, redatto “su misura”, sulle specifiche esigenze di ciascuna coppia? Quali i traguardi? Quali le utilità?

 

       Sottolineando, come fatto fondamentale e da tenere sempre presente, che un valido ed efficace contratto notarile potrà riguardare sia la regolamentazione del vivere comune in fase di armonia e convivenza sia la più spinosa fase della crisi di coppia:

-         sarà possibile regolamentare il regime delle spese, ordinarie o straordinarie, del vivere comune, prevedendo, per esempio, misure fisse, percentuali, proporzionali, condizionate o meno allo stato di bisogno di uno o di entrambi i componenti la coppia di fatto;

-         sarà possibile prevedere una regolamentazione dell’uso dell’abitazione, di proprietà di uno solo dei componenti o di proprietà di entrambi (in uguali o diversi diritti, in uguali o diverse percentuali), sia durante la vita di coppia che dopo, essendo possibile ipotizzare regole di un convivere comune o di un uso a vario titolo (comodato, locazione) e per casi e tempi preordinati;

-         regolamentare la fase degli incrementi patrimoniali e degli acquisti, anche se effettuati da uno solo, decidendo che possano essere di entrambi, in uguale o diversa misura; non tutti ma solo quelli di una certa natura, o a partire da un certo valore o fino ad un certo valore;

-         stabilire i criteri di definizione dei rapporti patrimoniali nel momento della crisi e della lacerazione della coppia con riferimento, per esempio, all’uso (per quanto tempo?) della casa, anche se di proprietà di uno solo dei due o anche se di proprietà comune; oppure con la previsione di un assegno assistenziale di uno a favore dell’altro, ampiamente regolamentato quanto a misura, durata, rivalutazione o meno;

-         stabilire i criteri di una reciproca assistenza morale e fisica, specie in periodo di malattie, croniche o passeggere che comportino, o meno, la perdita della capacità di intendere e volere, o la semplice incapacità o difficoltà ad esprimersi, con la possibilità di poter conferire, ex ante, uno a favore dell’altro o dell’altra, poteri rappresentativi o decisionali, da spendere in qualsiasi sede, sia sanitaria che giudiziaria;

-         concordare regole di comportamento verso una eventuale prole, sia di minore età che di maggiore età, frutto o meno della vita di coppia, riconosciuta da uno o da entrambi i componenti; 

-  componenti la coppia che non siano della medesima nazionalità;

-         convenire regole atte a tutelare uno dei due in caso di morte dell’altro.

 

       Com’è possibile intuire, da questo semplice excursus, le possibilità sono molteplici e chiunque può decidere di non farvi affidamento, come di attingere a piene mani o, invece, di voler curare solo questo o quell’aspetto particolare.

       In questa ampia ottica, l’intervento del Notaio è essenziale. Solo la sua esperienza maturata sul campo e l’ausilio della memoria storica del notariato, gli consente di utilizzare tutte le migliori armi atte a trasferire i desideri di una coppia di fatto in un contratto che sia in linea con la normativa, non contrario a leggi o all’ordine pubblico o al buon costume.

       Si tratta della ben nota e rilevante funzione di adeguamento, tradizionale bagaglio culturale del notaio, abituato per sua formazione, ad ascoltare e trasfondere la volontà delle parti in un documento rispettoso dell’ordinamento giuridico.

 

         L’atto pubblico o autentico ha, poi, una caratteristica unica: poter essere valido titolo esecutivo e, dunque, strumento di celere tutela.

 

E’, perciò, di facile intuizione che per giungere alla redazione di un documento personalizzato sarà gioco forza addivenire non ad uno ma ad una serie di incontri con il Notaio, durante i quali si scopriranno insieme quali sono i reali obiettivi di concreto interesse, quali quelli degni di nota, quali quelli da trascurare e se, in definitiva, si voglia realmente formalizzare un documento avente giuridica valenza o se, tutto sommato, si decida di non fare nulla,

  di lasciare tutto in mano al legame sentimentale, sperando (o sapendo) che solo quello è sufficiente e sufficientemente forte da far superare ogni grande\piccolo ostacolo.

 

Il Notaio Giuseppe MINNITI è a ciò preparato e disponibile.


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