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Lo studio, preceduto da una sintesi (Abstract), cerca di individuare i reali ambiti di applicazione della nuova normativa, prima in Italia, finalizzata a tutelare l'integrità fisica del cittadino che, d'ora in poi, avrà il diritto di essere seguito da professionisti qualificati di settore, e non da improvvisati quisqe de populo.

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Lasciti testamentari e donazioni a favore degli Enti non Profit - aspetti fiscali (vedasi altro testo per gli aspetti civilistici)


Pubblicato il 17/09/2012 in "Fisco"


Relazione del Notaio Minniti al convegno AVIS del 13 maggio 2012


LASCITI TESTAMENTARI E DONAZIONI

A FAVORE DEGLI ENTI NON PROFIT

Relaziona

Dott. Giuseppe Minniti

Notaio in Siracusa

 

 ASPETTI FISCALI

La quinta ed ultima fase coinvolge l'aspetto fiscale delle donazioni e dei lasciti mortis causa, e così le imposte previste sia per le istituzioni di erede che per i lasciti a titolo di legato.

L'imposizione è disciplinata dall'art. 3 del D. Lgs 346\1990.

Le norme contenute in questo articolo sono più di una. L'articolo è intitolato: “Trasferimenti non soggetti ad imposta” e in esso vengono regolate diverse fattispecie.

Si prevedono condizioni particolari, termini e soggetti giuridici differenti.

Limitando il discorso ai soli enti di diritto privato, che a noi interessano, i soggetti trattati sono essenzialmente 3:

  • un primo gruppo di enti è individuato nelle ONLUS e nelle Fondazioni bancarie;

  • un secondo gruppo nelle fondazioni (non bancarie) e nelle associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità. L'elencazione è evidentemente esemplificativa, raccoglie finalità che possono essere tra loro concorrenti all'interno dello stesso statuto, non devono necessariamente coesistere e sono aperte alla più ampia fantasia, sol che si riesca a dimostrare che la “tal attività”, non espressamente contemplata, possa rientrare tra quelle volte a realizzare “altre finalità di pubblica utilità”. Se da un lato è, dunque, vero che la norma ha inteso non porre dei limiti ristretti, potendosi ideare attività meritevoli di tutela che i limiti ristretti avrebbero lasciato fuori, è anche vero che il rischio di sfruttamento dell'apertura ideale della norma è notevolmente contenuto, se non addirittura annullato, dalla necessità del riconoscimento. Per le associazioni, infatti, il procedimento discrezionale amministrativo volto a consentire il raggiungimento della personalità giuridica, seppur volontario e non cogente per le associazioni, vale a ridurre il rischio di fantasiose attività di pubblica utilità; stesso discorso per le fondazioni, che sono tali solo se riconosciute (elemento questo non più desumibile, in modo espresso, dall'art. 12 del c.c., ormai abrogato, ma dall'interpretazione sistematica di quanto disposto, con legge speciale sul riconoscimento, dal DPR 361\2000 e dai permanenti articoli da 36 a 42 del codice civile, che continuano a prevedere l'ipotesi di associazioni non riconosciute, circostanza esclusa, per tabulas, per le fondazioni);

  • il terzo gruppo di enti sono le fondazioni in genere e le associazioni riconosciute ma diverse da quelle aventi gli scopi di pubblica utilità, prima ricordati.

 

Si potrebbe sostenere che, a contrario, la norma in oggetto disciplina pure – in negativo - le categorie delle associazioni non riconosciute e dei comitati, enti per i quali, non essendo stata prevista alcuna disciplina agevolativa, sono pienamente soggetti sia alle imposte di successione e donazione sia alle imposte di trascrizione e voltura nella misura rispettivamente del 2% e dell'1%.

 

Tornado a trattare della disciplina agevolativa, il legislatore ha previsto, per ciascuno dei predetti gruppi, condizioni e termini differenti:

  • I lasciti liberali tra vivi o mortis causa a favore di Onlus o di Fondazioni bancarie sono totalmente esenti da imposta di successione e donazione, e ciò anche con riferimento alla famigerata tassa d'atto che, per anni, l'Agenzia delle Entrate ha preteso di riscuotere, basandosi sulla diversa natura del titolo per la riscossione: non a titolo di imposta di donazione, ma a titolo di imposta fissa per l'attività di registrazione dell'atto. Molteplici sono state, anche su insistenza e resistenza del notariato in tutta Italia, le pronunce dei giudici tributari che, ripetutamente, hanno negato la legittimità della riscossione in parola, finchè, sul finire dello scorso anno, una Risoluzione Ministeriale finalmente ha riconosciuto che se un atto portato alla registrazione è un atto di donazione e se la legge istitutiva di tale imposta dispone che si ha esenzione dalla stessa, pretendere di tassare lo stesso atto con l'imposta di registro, se pur minima e se pur qualificata come tassa d'atto, è illegittimo! poiché sottopone l'atto stesso ad una tassazione (quella di registro) non prevista da alcuna normativa.

Esenzione totale, dunque, da questo genere di imposta.

Quando, poi, l'erogazione liberale abbia ad oggetto beni immobili, vengono in considerazione anche le imposte ipotecarie e catastali previste per le attività di trascrizione voltura.

A tal proposito la disciplina è contenuta nel secondo comma dell'art. 1 e nel secondo comma dell'art. 10 del TUIC (34\1990), secondo i quali, quando v'è esenzione da imposta di donazione e successione, è assicurato il medesimo trattamento di favore anche per le imposte ipotecarie e catastali.

Resta da trattare di alcune altre piccole imposte legate agli atti notarili di donazione: la Tassa d'Archivio, la tassa dovuta per l'adempimento telematico, cosiddetto Unico, per le attività di trascrizione e voltura e l'imposta di bollo. Le prime due sono sicuramente dovute, in quanto tasse, differenti dalle imposte, poiché legate ad una sorta di corrispettivo per l'attività svolta dalla pubblica amministrazione (la conservazione dell'atto dopo la cessazione dall'attività del notaio rogante e la materiale attività di annotazione nei registri immobiliari e catastali). Tasse di importo esiguo (qualche decina di euro la prima e 220 euro la seconda).

Quanto all'imposta di bollo, l'art. 27 bis del dpr 642\1972, dispone l'esenzione dal bollo per gli atti delle sole onlus. Deve, quindi, ritenersi, che le donazioni effettuate a favore delle Fondazioni Bancarie sia, invece, assoggettata all'imposta in parola.

 

La stessa disciplina agevolativa, e così totale esenzione da imposte di successione, donazione, ipotecarie e catastali è prevista per il secondo gruppo di enti, le fondazioni ed associazioni riconosciute che perseguano scopi di pubblica utilità.

Se questo genere di enti ha ottenuto la qualifica di onlus, rientrerà nel primo gruppo, sopra esaminato, con conseguente esenzione anche da bollo. In caso contrario, facendo parte di quello che abbiamo definito “il secondo gruppo”, il bollo sarà dovuto.

 

Il terzo gruppo, ricorderemo, è quello delle fondazioni in genere e delle associazioni riconosciute, che non perseguano scopi di pubblica utilità. Anche in questo caso sono previste esenzioni dalle imposte in parola (successione, donazione, ipotecarie e catastali, ma non il bollo), ma solo a determinate condizioni: solo se il de cuius o il donante hanno effettuato le liberalità, imprimendo una finalità specifica alle liberalità medesime, e precisamente quelle di pubblica utilità prima elencate e che, pur non facendo parte degli scopi statutari dell'ente, deve divenire, per volontà del beneficiante, uno scopo da raggiungere.

L'esenzione è concessa nell'immediato ma, dispone il comma 3 dell'art. 3, con lettere chiare che non necessitano di alcun commento: “il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.”

 

Identica sorte, con la possibilità di recupero compresivo di interessi legali, è disposta per le imposte ipotecarie e catastali.

 

Dal punto di vista degli enti, è interessante sapere che fiscalmente è agevolato anche alcuni casi di acquisto a titolo oneroso.

Faccio solo un rapido excursus per segnalare che vi sono casi in cui la pesante imposta di registro, pari al 7% per i fabbricati, all'8% per i terreni edificabili ed al 15% per i terreni agricoli, viene in qualche caso sensibilmente ridotta.

L'imposta di registro è prevista in misura agevolata ed è pari alla sola tassa fissa (attualmente 168 euro) solo a beneficio delle ONLUS.

Restano fuori le fondazioni, le associazioni ancorchè riconosciute, le Associazioni di Promozione sociale (Aps), le ONG e simili. Tutti questi enti, sappiamo, possono anche ottenere il riconoscimento di Onlus qualora lo statuto rispetti i requisiti previsti dall'art. 10 della legge 460 \1997, ma non v'è assoluta necessità che ciò avvenga, n'è vi è sovrapposizione normativa con le Onlus, ancorchè tutti i suddetti enti – non Onlus - perseguano, con trasparenza e democraticità, interessi meritevoli di tutela.

Dunque il beneficio è previsto solo per le Onlus.

Ed è previsto, in base alla nota II-quater) dell'art. 1 della Tariffa allegata al TUIR (n.131\1986) a condizione che la ONLUS dichiari, nell'atto di acquisto, che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.

Tale destinazione non deve essere immediata: elasticamente il legislatore ha previsto che l'utilizzo diretto deve, di fatto, realizzarsi entro 2 anni dall'acquisto.

Ovviamente è previsto un rimedio in caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività, rimedio consistente nel recupero dell'imposta dovuta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta, oltre agli interessi legali.

E' importante ricordare, al fine di eliminare ogni restrittivo e parziale ricordo legato alla precedente disciplina, che le agevolazioni in tema di imposta registro, trascrizione e voltura di cui abbiamo testè accennato, si sono sovrapposte – positivamente - alla disciplina previgente, che limitava le agevolazioni solo al caso di acquisto della sede, o da adibirsi a centro di ricerca, cura e ricovero per portatori di handicap.

La nuova previsione, legata più genericamente alle attività istituzionali dell'ente, è certamente più ampia e migliorativa.

 

Ora, è interessante notare come, sistematicamente, tutte le volte in cui è prevista una agevolazione per l'imposta di registro, la stessa viene estesa anche alle imposte ipotecarie e catastali. Non è una regola, beninteso. E' un indirizzo che il legislatore, nell'ottica agevolativa, ha quasi sepre adottato.

Ebbene nel nostro caso non è così.

Gli acquisti onerosi delle Onlus sono soggette all'imposta ipotecaria del 2% senza alcun dubbio.

Quanto all'imposta catastale, avviene una cosa ben strana: se si consulta l'art. 10 del TU Imposte ipotecarie e catastali, si legge una disposizione che sembra non lasciare adito ad equivoci: si legge, cioè, che l'imposta è dovuta in misura fissa per tutte le volture eseguite in dipendenza degli atti delle Onlus di cui all'articolo 1, comma 1, nono periodo, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. E questa è la norma prima richiamata in tema di imposta fissa ri registro.

E si rischia di fermarsi qui.

In realtà la norma è scritta malissimo perchè, se non si è muniti di un valido testo, che faccia corretto rinvio ad altre norme collegate, si rischia di fermarsi nella lettura, come sarebbe pure doveroso pretendere da un legislatore accorto, e di non risalire ad altre due disposizioni fondamentali: la prima contenuta nell'art.30 comma 5 ter del DL 185 del 2008, che limitava la validità temporale della detta agevolazione al 31\12\2009, e la seconda – ancor più difficile da scovare – contenuta nell'art. 1 del DL 29\12\2010 n.225, in collegamento alla tabella 1 allegata allo stesso DL, che ha prorogato il predetto termine di scadenza al 31 \3\2011.

In definitiva, nonostante l'apparente chiarezza della norma di cui all'art.10 delle imposte catastali, a tutt'oggi non è prevista alcuna agevolazione ed è invece dovuta, anche per le Onlus, l'imposta proporzionale dell'1%.

 

Il confronto tra la normativa fiscale sulle donazioni e quella sugli acquisti onerosi a me fa sorgere una spontanea, quasi automatica, valutazione: le scelte del legislatore fiscale sono sempre sorprendenti!

Non rispondono ad una logica unitaria. Non seguono un fil rouge, per cui sia possibile tenere memoria delle norme agevolative attraverso schemi e linee guida.

Sembra che il legislatore si diverta a stabilire a casaccio quando, dove e perchè concedere le agevolazioni. A chi concederle e a quali condizioni. Il tutto sulla base di soluzioni finali mai tra loro coordinate e senza una apparente motivata giustificazione.

Nel caso per ultimo esaminato, infatti, notiamo due sostanziali differenze tra le agevolazioni concesse in materia di registro e quelle in materia di donazioni e successioni. La prima, già riferita, è quella della scelta del soggetto beneficiario (solo le Onlus); la seconda è con riferimento alle finalità di utilizzo dei beni acquisiti: mentre per le donazioni è previsto che i “i beni o diritti ricevuti” possano essere utilizzati direttamente ovvero alienati a terzi e “la somma ricavata dalla loro alienazione” essere utilizzata per il conseguimento delle finalità di pubblica utilità, per gli acquisti a titolo oneroso, con norma nettamente più restrittiva, si concede l'agevolazione solo se gli immobili acquistati vengono utilizzati direttamente dalle Onlus per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

La dimostrazione, poi, deve essere data in 5 per una imposta ed in 2 anni per la seconda.

Volendo pensare in positivo, e volendo dare una logica al sistema, si può immaginare che il legislatore abbia voluto, nel primo caso, incentivare al massimo le donazioni (anche se l'incentivo dovrebbe essere per chi effettua e non per chi riceve) e nel secondo caso riconoscere un mimino beneficio al solo ente che, allo stato attuale, è – per definizione – meritevole di tutela: ossia l'onlus.

 

 

 

 

 

L'idea del beneficio a favore del donante e della conseguente incentivazione alla liberalità, ci introduce all'ultimo aspetto del discorso fiscale: quello riguardante le agevolazioni fiscali connesse alle donazioni o alle erogazioni liberali (termini che possiamo tranquillamente equiparare, nella sostanza, anche se hanno un significato – dal punto di vista strettamente giuridico – tra loro differente), benefici concessi non già all'ente ma al disponente. E' il tema delle detrazioni di imposta o delle deduzioni dal reddito imponibile, a favore del soggetto erogatore.

 

Siamo quindi in presenza di una imposizione diretta, più di pertinenza del consulente commerciale che del notaio, e che sono state o saranno oggetto di relazione da parte di esperti ben più competenti di me, nell'affrontare ed esporre la materia.

Trattandosi, però di conseguenze legate a “donazioni”, mi sembra giusto fare comunque un breve cenno anche a questo tipo di agevolazioni fiscali, non fosse altro che per cercare di dare un orientamento di massima attraverso un tentativo di schematizzazione, a vantaggio delle organizzazioni riceventi che, se ben consapevoli dei vantaggi fiscali, legati alle erogazioni a loro favore, possono ben orientare, favorire o incentivare tal genere di elargizioni.

 

Il legislatore fiscale, come spesso gli accade, non ha tenuto un orientamento univoco, improntato a semplicità e chiarezza; ha invece creato una intricatissima rete di norme, fatte da condizioni oggettive e soggettive, limiti, tetti, percentuali, che sembra fatta appositamente per disincentivare l'incentivo.

Tuttavia, al di la delle valutazioni critiche sul modus operandi del legislatore fiscale, bisogna prendere atto del fatto che le norme ci sono e bisogna tentare di utilizzarle.

Stavo per dire....sfruttarle...ma i recenti orientamenti, anche della giurisprudenza in tema di “abuso del diritto”, categoria in astratto apprezzabile, ma spesso abusata anche

dagli stessi giudici, mi ha indotto a ripensarci.

Norme giuridiche da “utilizzare”, quindi e non “sfruttare”.

 

Faccio riferimento a:

L.35\2005 art.14

L.917\1986 artt. 10, 15, 100

D.L. 35\2005 art.14

 

La lettura di queste norme è veramente ardua. Ho, perciò, tentato una semplificazione su base soggettiva. Ho, in altri termini, tentato di schematizzare sulla base della natura del soggetto beneficiato in modo tale che, ciascun ente o associazione, riscontrata la propria peculiare natura, non si perda nella lettura e nello studio delle intricate norme fiscali, ma abbia la possibilità di concentrarsi sulle sole norme che direttamente la interessano.

 

Ora, non procederò ad una lettura analitica di ciascuna delle agevolazioni, perchè sarebbe veramente noioso. Mi limiterò a segnalare i vari gruppi di enti, che ho estrapolato, rinviando, chi fosse interessato alla schematizzazione, di risalire a quanto evidenziato nella relazione scritta.

 

I gruppi su cui focalizzare l'attenzione, per cui esistono norme omogenee di agevolazioni sono ben 14! per ciascuno di essi una normativa, per qualche piccolo o rilevante verso, sempre diversa:

  1. ONLUS e Onlus di diritto;

  2. le APS Associazioni di promozione sociale, ma solo quelle disciplinate dall'art.10 comma 9 della legge 460\1997 – cioè quelle che rispettano determinati finalità ed obblighi contabili;

  3. Le APS Associazioni di promozione sociale diverse dalle precedenti ma iscritte nei registri (tutti, regionali o nazionali) previsti dalle vigenti disposizioni di legge:

  4. le APS, Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale (e non solo regionale);

  5. Fondazioni e associazioni riconosciute (con personalità giuridica) che hanno per oggetto la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;

  6. Enti che promuovono o svolgono attività di studio o ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico (gruppo diverso dal gruppo n.12);

  7. Fondazioni anche musicali, associazioni riconosciute operanti nello spettacolo;

  8. Fondazioni, associazioni (anche non riconosciute) comitati ed enti individuati con decr. Pres. Cons. dei ministri nei paesi non OCSE (organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico), per iniziative umanitarie;

  9. Associazioni sportive dilettantistiche;

  10. Persone giuridiche (fondazioni e associazioni riconosciute) che operano esclusivamente nell'ambito dell'educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto;

  11. Persone giuridiche (per il nostro interesse, fondazioni e associazioni riconosciute) aventi sede nel mezzogiorno d'Italia che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica;

  12. Persone giuridiche (per il nostro interesse, fondazioni e associazioni riconosciute) che promuovono o svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale o artistico (gruppo diverso dal precedente n.6);

  13. Fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell'ambito della ricerca scientifica e che vengono individuati, con decreto, annualmente;

  14. Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la ricerca scientifica o la tutela, valorizzazione o promozione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico.

 

Non ho considerato gli Istituti scolastici, i partiti ed i movimenti politici e le istituzioni religiose, gli enti parco e riserve, perchè mi sono sembrate – spero di non essermi sbagliato – estranei ai soggetti qui presenti ed interessati a questo convegno

 

 

SCHEMA RIEPILOGATIVO

 

1) ONLUS

A) quelle definite nel gergo dei pratici di tipo a) e di tipo b), di cui all'art. 10 L.460\1997

B) le Onlus di diritto: associazioni di volontariato;

C) le Onlus di diritto: ONG, riconosciute idonee ai sensi della legge n.49\1987;

D) le ONLUS di diritto: coop sociali o i consorzi di coop sociali (partecipate al 100% da coop sociali)

 

  • deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore (persona fisica o enti soggetti ad IRES) nei limiti del 10% del reddito annuo, fino al massimo di euro 70.000. (art. 14 comma 1 L. 35 2005).

Ora, non deve stupire se il soggetto erogatore richieda una qualche prova, forse in termini di autocertificazione fornita dall'ente beneficiario, circa la corretta tenuta di scritture contabili, complete ed analitiche, nonché circa la tenuta di un documento rappresentativo la situazione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente. La deduzione può, infatti, avvenire solo in presenza di tale condizione che è, dunque, interesse del soggetto erogatore accertare, ma è pure interesse del soggetto potenzialmente beneficiario opportunamente evidenziare e, perchè no, pubblicizzare.

  • detrazione dall'Irpef del 19% dell'erogazione in denaro per importi non superiori ad euro 2.065,83, oppure deducibilità dal reddito complessivo dichiarato dalla persona fisica nei limiti del 10% del reddito annuo fino al massimo di euro 70.000, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale o altri sistemi tracciabili (art.15 comma 1 lett. i.bis TUIR e art.14 dl 35\2005);

  • deduzione dell'erogazione in denaro dal reddito di impresa, se l'ente beneficiario prova la sussistenza delle condizioni contabili, per importi non superiori ad euro 2.065,83, oppure deducibilità dal reddito di impresa nei limiti del 10% del reddito dichiarato fino al massimo di euro 70.000 (non è previsto che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale o altri sistemi tracciabili (art.100 comma 2 lett.h TUIR e art.14 dl 35\2005);

  • non costituiscono ricavi o plusvalenze per le imprese i costi per la donazione di prodotti alimentari e farmaci, cui è diretta l'attività di impresa e che siano esclusi dal circuito commerciale, senza alcun limite (art.13 comma 2 D Lgs 460\1997);

  • non costituiscono ricavi o plusvalenze per le imprese i costi per la donazione di prodotti diversi da quelli alimentari e farmaceutici, prodotti cui è diretta l'attività di impresa e che siano esclusi dal circuito commerciale, fino al limite del 5% del reddito di impresa dichiarato (art.13 comma 3 D Lgs 460\1997)

 

 

2) le APS Associazioni di promozione sociale, ma solo quelle disciplinate dall'art.10 comma 9 della legge 460\1997 – cioè quelle che rispettano determinati finalità ed obblighi contabili. Bene, a fronte di liberalità in denaro o in natura, se l'ente beneficiario prova la sussistenza delle condizioni contabili, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore (persona fisica o enti soggetti ad IRES) nei limiti del 10% del reddito annuo fino al massimo di euro 70.000 (art. 14 comma 1 L. 35 2005).

 

3) Le APS Associazioni di promozione sociale diverse dalle precedenti ma iscritte nei registri (tutti, regionali o nazionali) previsti dalle vigenti disposizioni di legge:

- detrazione dall'Irpef del 19% dell'erogazione in denaro per importi non superiori ad euro 2.065,83, oppure deducibilità dal reddito complessivo dichiarato dalla persona fisica nei limiti del 10% del reddito annuo fino al massimo di euro 70.000 (art.15 comma 1 lett. i.bis e art.14 dl 35\2005). Il tutto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale o altri sistemi tracciabili

  • deduzione dal reddito di impresa delle erogazioni esclusivamente in denaro nella misura massima di 1.549,37 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato (non è previsto che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale o altri sistemi tracciabili) (art.100 comma 2 lett.h TUIR), oppure deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro.

 

4) le APS, Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale (e non solo regionale).

- a fronte di liberalità in denaro o in natura, se l'ente prova la sussistenza delle condizioni contabili, deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore (persona fisica o enti soggetti ad IRES) nei limiti del 10% del reddito annuo fino al massimo di euro 70.000 (art. 14 comma 1 L. 35 2005)..

 

5) Fondazioni e associazioni riconosciute (con personalità giuridica) che hanno per oggetto la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

- a fronte di liberalità in denaro o in natura, se l'ente prova la sussistenza delle condizioni contabili, deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore (persona fisica o enti soggetti ad IRES) nei limiti del 10% del reddito annuo fino al massimo di euro 70.000 (art. 14 comma 1 L. 35 2005).

 


 

 

 

6) Enti che promuovono o svolgono attività di studio o ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico

- detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione in denaro o del costo dei beni ceduti in base ad apposita convenzione (art.15 TUIR, comma 1 lett.h e h-bis).

 

7) Fondazioni anche musicali, associazioni riconosciute operanti nello spettacolo

  • detrazioni dall'IRPEF del 19% dell'erogazione esclusivamente in denaro calcolata sul 2% del reddito dichiarato (art.15 comma 1 lett. i TUIR e art 25 Dlgs 367\1996);

  • deducibilità dal reddito di impresa nella misura del 2% delle erogazioni in denaro finalizzate alla produzione di spettacoli, alla realizzazione di nuove strutture o restauro e potenziamento di quelle esistenti (art.100 comma 2 lett. G TUIR);

  • se il beneficiario impieghi le somme ricevute per la realizzazione di programmi culturali nel settore dello spettacolo, allora c'è la deducibilità dal reddito di impresa, senza alcun limite, delle erogazioni di denaro effettuate.

 

8) Fondazioni, associazioni (anche non riconosciute) comitati ed enti individuati con decr. Pres. Cons. dei ministri nei paesi non OCSE (organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico), per iniziative umanitarie

  • detrazioni dall'IRPEF del 19% dell'erogazione esclusivamente in denaro calcolata sul limite di 2.065,83 euro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale o altri sistemi tracciabili (art.15 comma 1 lett. i-bis TUIR);

  • deduzione dal reddito di impresa delle erogazioni esclusivamente in denaro nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato (non è previsto che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale o altri sistemi tracciabili) (art.100 comma 2 lett.h TUIR)

 

9) Associazioni sportive dilettantistiche

  • detrazioni dall'IRPEF del 19% dell'erogazione esclusivamente in denaro calcolata sul limite di 1.500 euro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale o altri sistemi tracciabili (art.15 comma 1 lett. i-ter TUIR)

 

10) Persone giuridiche (fondazioni e associazioni riconosciute) che operano esclusivamente nell'ambito dell'educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto

  • deducibilità dal reddito di impresa nella misura massima del 2% del solo denaro erogato (art. 100 comma 2 lett- a TUIR)

 

11) Persone giuridiche (per il nostro interesse, fondazioni e associazioni riconosciute) aventi sede nel mezzogiorno d'Italia che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica

  • deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni in denaro nella misura massima del 2% del reddito dichiarato (art. 100 comma 2 lett. b TUIR).

 

12) Persone giuridiche (per il nostro interesse, fondazioni e associazioni riconosciute) che promuovono o svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale o artistico

  • deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni in denaro, senza limite alcuno (art. 100 comma 2 lett. F, TUIR)

13) Fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell'ambito della ricerca scientifica e che vengono individuati, con decreto, annualmente

  • deducibilità dal reddito di impresa, senza limite, delle erogazioni di denaro (art. 100 comma 2 lett. o TUIR)

 

14) Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la ricerca scientifica o la tutela, valorizzazione o promozione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico.

  • deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore (persona fisica o enti soggetti ad IRES) nei limiti del 10% del reddito annuo fino al massimo di euro 70.000 (art. 14 comma 1 L. 35 2005).

 

 


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