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La Srlcr, ovvero la Srl a capitale ridotto


Pubblicato il 21/09/2012 in "Diritto Commerciale"


(articolo superato dalla nuova normativa che ha abrogato le Srlcr ed ha consentito la costituzione delle srls anche agli over 35)

Risolte le problematiche legate all'età dei soci.

Secondo il commento precedente alla novità legislativa: Apparentemente riservata ai cosidetti over 35, la Srlcr sembra poter essere utilizzata anche da soggetti di età inferiore ai 35 anni. Le perplessità sono molte.


Evoluzione della SRLS.

 

Sulla base di quanto contenuto nel D.L. 76\2013, in attesa di conversione,  art.9 commi 13, 14, 15, per costituire o partecipare ad una srls non è più richiesto il requisito del limite d’età di 35 anni.

Il tipo “srl a capitale ridotto” è stato soppresso.

Le srl a capitale ridotto, già iscritte nel Registro Imprese, sono qualificate ex lege “società a responsabilità limitata semplificata”.

Potrà essere amministratore anche un non socio.

Vige, perché non soppressa, la regola secondo la quale la Srls deve comunque attenersi allo statuto standardizzato (DM 23 maggio 2012,n.138)

Una prima, aberrante, conseguenza è che si avrà la coesistenza di Srls (ex Srlcr) con statuto liberamente ideato e redatto ed Srls con rigido statuto standard!

 

Di seguito mantengo il breve commento alla vecchia normativa Srls-Srlcr, per permetterne ancora la consultazione al fine di lasciare un excursus cronologico esaustivo.

VECCHIO COMMENTO: La norma che disciplina le Srlcr non è codicistica ma da legge speciale (art. 44 D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134.)

L'articolo 44, al suo primo comma, sembra riservare questo tipo di società a coloro che abbiano compiuto i 35 anni di età.

L'ultimo comma, invece, introdotto dalla legge di conversione del decreto, ha una formulazione che contraddice il primo comma (non abrogato nè modificato), ma che alcuni interpreti ritengono prevalente sul primo comma medesimo.

 

È stata definita "norma decettiva"  ovverosia "ingannevole". Secondo alcuni autori ciò starebbe ad evidenziare uno strano ed incomprensibile atteggiamento del Legislatore il quale si divertirebbe ed emanare "norme ingannevoli"! Secondo altri autori (Petrelli, Tassinari, lo stesso orientamento dell'Ufficio Studi del CNN nonchè del Ministero)  il primo comma, citato, sarebbe soltanto involuto e, con interpretazione ortopedica andrebbe letto come se vi fosse scritto: ".....anche  da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione.", con ciò dando prevalenza, rispetto all'interpretazione letterale, ai principi ermeneutici teleologico, logico e sistematico, più in linea con le finalità agevolative ed incentivanti volute dal nuovo legislatore.

 

Ecco i 2 commi (il primo e l'ultimo) dello stesso articolo:

 

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione.

 

4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni che intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di una societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto.

 

Evidenziata l'anomalia normativa e le 'interpretazioni date, sembrerebbe che la Srlcr sia estesa a qualunque fascia di età.

 Non resta che attendere l'interpretazione che nel tempo si attesterà come prevalente o una auspicabile migliore riscrittura della norma. Il Notaio Minniti, in studio, potrà esporre tutti i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti e chiarire le differenze sostanziali e di forma tra Srls e Srlcr.


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